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Il Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001, attuativo della direttiva comunitaria 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, ha stabilito delle norme specifiche per la gestione dell’acqua potabile in Italia. Questo decreto, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 27 del 2002, prevede anche alcuni obblighi per l’amministratore di condominio in relazione alla gestione dell’acqua all’interno del condominio.
Per stabilire se il compenso dell’amministratore di condominio è congruo, è possibile fare riferimento a diverse fonti normative e indicazioni fornite dalle associazioni di categoria.…
Il mancato invio del verbale di assemblea al condomino assente non costituisce un vizio della deliberazione stessa, quindi di fatto le delibere non sono invalidate in alcun modo.
La questione relativa alle spese “anticipate” dall’amministratore uscente e da quest’ultimo rivendicate al momento del passaggio di consegne o successivamente è sempre un problema.
L’amministratore può chiedere ai condomini di accollarsi le spese di qualche condomino moroso?
Con la Riforma del Condominio attuata con Legge 11 dicembre 2012, n. 220 si è riaperta la discussione in merito alle diverse strade da intraprendere nei confronti del condomino moroso, cioè colui che non versa la propria quota di spese condominiali o riscaldamento.
Secondo il nuovo art. 1129 comma 11 la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
Partiamo dal presupposto che l’installazione di tende parasole e invernali rientra nelle attività che non necessitano di autorizzazione condominiale e comunale.
La così detta multa condominiale, è una particolare forma di sanzione privata ad applicazione diretta uno strumento di dissuasione dalla tenuta di comportamenti scorretti.
In pratica è possibile per il condominio proteggere i propri interessi annullando il rogito di vendita di un immobile quando lo stesso rappresenta un potenziale danno al credito che si vanta nei confronti del condomino moroso.
Come stabilito dall’art. 2120 del cc alla fine di un rapporto lavorativo il dipendente ha diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto, in particolare il Ccnl per dipendenti da portierati di fabbricati non stabilisce tempi entro il quale il Tfr va liquidato, quindi il dipendente può pretendere la liquidazione totale al momento della cessazione del contratto.