La questione relativa alle spese “anticipate” dall’amministratore uscente e da quest’ultimo rivendicate al momento del passaggio di consegne o successivamente è sempre un problema.
Quando non provvede prima della consegna al recupero dal conto corrente condominiale accampando quantomeno dubbie pezze giustificative al limite dell’accettabilità come foglietti da appunti con somme scritte a penna dallo stesso e anche controfirmate!! Come se questo desse diritto o garanzie maggiori!!
Facciamo un po’ di chiarezza…
Il rapporto tra amministratore e condòmini che, come sappiamo, è regolato dalle norme sul mandato, si presuppone a titolo oneroso. Dunque la parcella o compenso viene approvato in fase di approvazione di bilancio preventivo e allegato al verbale d’assemblea.
Tutt’altro pianeta sono invece le anticipazioni.
Quando l’amministratore si troverà, eventualmente, ad anticipare nel corso del bilancio, dovrà essere supportato da idoneo titolo e causale oltre che da elementi probatori a sostegno dell’esborso. Tradotto in parole povere mi devi dimostrare l’urgenza! L’impossibilità del condominio e perché! e in ultimo LA FATTURA!!!
Se questi elementi mancano, dunque, in maniera poco elegante possiamo rispondere all’amministratore uscente “hai speso senza autorizzazione e senza giustificazione, quindi non ti restituiamo nulla”
Bisogna ricordare che l’amministratore non possiede, in via generale, un potere di spesa. Dunque, ad eccezione dei casi di necessità ed urgenza ex articoli 1130, 1134, 1135 Codice civile e con necessità di successiva ratifica da parte dell’assemblea, il credito richiesto dall’amministratore uscente non è esigibile.
In ultimo anche se sul verbale di passaggio di consegne in cui il nuovo amministratore, al momento della sottoscrizione, avesse in qualche modo “riconosciuto” il debito, con diciture quali “per accettazione” o similari, questo documento non sarebbe, comunque, sufficiente a ritenere dovute le somme anticipate dall’amministratore antecedente (Cassazione n. 8498/2012).
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