In materia di tutela del credito il condominio può esercitare la revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 del cc.
In pratica è possibile per il condominio proteggere i propri interessi annullando il rogito di vendita di un immobile quando lo stesso rappresenta un potenziale danno al credito che si vanta nei confronti del condomino moroso.
Secondo quanto disposto dall’ 63, quarto comma, disp. att. c.c.
“Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”
Se un condomino responsabile di una forte morosità che supera i due anni vende la proprietà senza saldare il debito è comunque accusabile di fronde ance se si tratta di una cessione a titolo oneroso.