Come stabilito dall’art. 2120 del cc alla fine di un rapporto lavorativo il dipendente ha diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto, in particolare il Ccnl per dipendenti da portierati di fabbricati non stabilisce tempi entro il quale il Tfr va liquidato, quindi il dipendente può pretendere la liquidazione totale al momento della cessazione del contratto.
Ovviamente ha diritto anche alla richiesta dell’anticipo del Tfr (limitatamente a quelle quote maturate dal 1 gennaio 2013 ed entro il 50%) giustificata dai seguenti motivi:
· Acquisto della prima casa per sé o per i figli;
· Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle ASL competenti;
· Sostenere le spese durante i periodi di fruizione del congedo parentale o dei congedi per la formazione continua o extra-lavorativa.
E’ quindi dovere dei condomini accantonare periodicamente il Tfr, sarà quindi necessario costituire un fondo di accantonamento per il quale l’amministratore dovrà presentare rendiconti riassuntivi periodici per informare i condomini sull’entità dell’accantonamento.
In alternativa potrà essere destinato in tutto o in parte ad un fondo pensione.