Il Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001, attuativo della direttiva comunitaria 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, ha stabilito delle norme specifiche per la gestione dell’acqua potabile in Italia. Questo decreto, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 27 del 2002, prevede anche alcuni obblighi per l’amministratore di condominio in relazione alla gestione dell’acqua all’interno del condominio.
In particolare, l’amministratore di condominio ha l’obbligo di verificare la conformità dell’acqua destinata al consumo umano alle normative vigenti. A tal fine, deve effettuare controlli periodici sulla qualità dell’acqua, mediante l’analisi dei campioni prelevati dagli impianti di distribuzione.
Inoltre, l’amministratore di condominio deve garantire che gli impianti di distribuzione dell’acqua siano conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla legge. A tal fine, deve assicurarsi che gli impianti siano sottoposti a manutenzione periodica e a controlli tecnici, per garantirne l’efficienza e la sicurezza.
L’amministratore di condominio deve inoltre informare i condomini sulla qualità dell’acqua potabile distribuita all’interno del condominio, fornendo loro le informazioni sulle caratteristiche dell’acqua e sui controlli effettuati.
Infine, in caso di rischio per la salute dei consumatori, l’amministratore di condominio deve adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dell’acqua potabile, anche mediante la chiusura dell’impianto di distribuzione o l’adozione di misure urgenti di disinfezione.
In sintesi, l’amministratore di condominio ha l’obbligo di garantire la qualità dell’acqua destinata al consumo umano all’interno del condominio, mediante la verifica della conformità dell’acqua alle normative vigenti, la manutenzione periodica degli impianti di distribuzione, l’informazione ai condomini e l’adozione di misure urgenti in caso di rischio per la salute dei consumatori.