Per stabilire se il compenso dell’amministratore di condominio è congruo, è possibile fare riferimento a diverse fonti normative e indicazioni fornite dalle associazioni di categoria.
Innanzitutto, l’articolo 1129 del Codice Civile stabilisce che il compenso dell’amministratore deve essere “proporzionato all’importanza e alla qualità dei servizi resi”.
Pertanto, il compenso dell’amministratore dovrebbe essere adeguato alle attività che svolge per il condominio, come la gestione delle spese comuni, l’organizzazione dell’assemblea dei condomini, la cura della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio, e così via.
Inoltre, le associazioni di categoria degli amministratori di condominio hanno stabilito delle tariffe professionali di riferimento per la gestione degli immobili condominiali. Queste tariffe sono state elaborate sulla base di una serie di fattori, come la dimensione dell’edificio, il numero di condomini, la complessità delle attività svolte dall’amministratore, la zona geografica in cui si trova l’immobile, e così via. Tuttavia, queste tariffe non sono vincolanti e non rappresentano un obbligo per l’amministratore di seguire determinati parametri.
Infine, il compenso dell’amministratore deve essere stabilito attraverso una delibera dell’assemblea condominiale, che deve essere approvata dalla maggioranza dei condomini. In questo caso, è importante che l’assemblea condominiale prenda in considerazione le attività effettivamente svolte dall’amministratore e valuti l’adeguatezza del compenso in base a tali attività.
In ogni caso, è sempre opportuno che il compenso dell’amministratore sia adeguato alle attività svolte, in modo da garantire una gestione corretta e trasparente del condominio.