I locali commerciali del tuo Condominio ospitano un Bar o un locale pubblico e ti chiedi chi deve vigilare sulla “condotta” degli avventori?
Bene, secondo il Tar Lombardia (sezione di Brescia nella sentenza 1255/2017) il Gestore del locale non deve vigilare senza l’uso degli spazi esterni, infatti spetta al Comune mediante la Polizia Municipale.
Il fenomeno degli esercizi pubblici all’interno di immobili in condominio come bar, ristoranti, pensioni o simili crea sempre più spesso malumori per questioni di igiene e rumorosità.
Tuttavia in assenza di utilizzo e quindi di autorizzazioni al loro sfruttamento, delle aree esterne da parte del gestore, la vigilanza su eventuali avventori “rumorosi” spetta all’amministrazione Comunale e non sarà possibile richiedere risarcimenti in caso di atti vandalici.
Tutto cambia se l’esercente sfrutta gli spazi esterni come “prolungamento” dei suoi locali, in questo caso è a lui che spetta materialmente il controllo della clientela per prevenire fenomeni di disturbo.
La soglia di tollerabilità del rumore è fissata generalmente a +5 decibel rispetto al rumore di fondo durante il giorno, e a +3 decibel di notte. Se un esercizio commerciale di qualunque genere emette un rumore che supera questa soglia, sta di fatto commettendo un reato.
Il titolare di un bar rumoroso che mette musica a tutto volume, o che non avvisa i suoi clienti di evitare schiamazzi notturni per non disturbare i vicini, sta di fatto attuando un comportamento fuori legge, che può essere sanzionato con un’ammenda e con un periodo di reclusione fino a 3 mesi.
Rivolgiti al tuo amministratore per sapere come comportarsi in caso di problemi la cosa migliore da fare è sempre tentare la via della conciliazione. Mantenere un rapporto di buon vicinato è importante per vari motivi, quindi è sempre consigliabile cercare, se possibile, di preservarlo.