I lavori edili che prevedono l’installazione di un ponteggio sulla facciata di un condominio sono, da sempre, vissuti con disagio dagli abitanti dell’edificio stesso. Questo sia per il disturbo obiettivamente provocato dalla presenza del cantiere ma, soprattutto, per il timore che il ponteggio venga utilizzato dai ladri per introdursi all’interno delle abitazioni.
Per molto tempo si è sostenuto che il condominio non fosse civilmente responsabile per i furti compiuti grazie “all’invito” del ponteggio non allarmato in modo adeguato o non illuminato.
Questa convinzione non tiene in considerazione quanto disposto dall’art. 2051 del codice civile che stabilisce la responsabilità del custode per le cose custodite “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. In seguito l’art. 2043 che di conseguenza stabilisce il comportamento da tenere in tema risarcimento “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona, ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” che di fatto rendono corresponsabile il condominio e l’impresa.
In poche parole se il Condominio (nelle vesti dell’amministratore ) non può dare prova di aver controllato che siano state adottate tutte le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo del ponteggio è corresponsabile nel risarcimento del danno in caso di furto o atto vandalico.
Evitare di assumersi questa responsabilità è impossibile? Certo che no, l’Amministratore dovrà assicurarsi della corretta stipula dei contratti di appalto nonché di tutte le dotazioni di sicurezza come antifurto e illuminazione.
Tuo Amministratore